L'articolo 947 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 947. (Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso). - Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica. In ogni caso e' esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico".

Testo vigente dal 19 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;37~art4 · fonte su Normattiva