La presente legge disciplina la difesa ed il miglioramento della filiera del bergamotto al fine di:
- a)tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del bergamotto;
- b)valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del bergamotto e delle attivita' connesse e conseguenti;
- c)migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate. Lo Stato persegue le finalita' di cui al comma 1 nel quadro degli indirizzi e degli interventi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, avvalendosi dei seguenti organismi, autorizzati a svolgere le relative azioni:
- a)il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946;
- b)le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- c)la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.
Testo vigente dal 3 marzo 2000
