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L'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3. (( I tipi di prove ammissibili dinanzi all'Autorita' comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate. L'Autorita' ha il potere di definire le priorita' di intervento ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorita' puo' non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le proprie priorita' di intervento. I procedimenti relativi alle infrazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui al presente capo II da parte dell'Autorita', rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. )) L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

Testo in vigore dal 14 dicembre 2021 al 27 agosto 2022

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