Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 15-ter — Riduzione delle sanzioni

[1]L'Autorita' concede la riduzione delle sanzioni solo se il richiedente:

  • a)soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15-quater della presente legge;
  • b)rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e c)

[2]fornisce, elementi probatori del presunto cartello segreto che costituiscono un valore aggiunto significativo al fine di provare un'infrazione che ricade nell'ambito del programma di trattamento favorevole rispetto agli elementi probatori gia' in possesso dell'Autorita' al momento della presentazione della domanda. Se il richiedente fornisce elementi probatori inconfutabili, che l'Autorita' utilizza per provare ulteriori circostanze che determinano l'aumento delle sanzioni rispetto a quelle che sarebbero altrimenti state imposte ai partecipanti al cartello segreto, l'Autorita' non tiene conto di tali ulteriori circostanze al momento di determinare la sanzione da irrogare al suddetto richiedente che ha fornito tali elementi probatori.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art15ter · fonte su Normattiva