Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 15-quater — Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole

[1]Per poter beneficiare del trattamento favorevole per la partecipazione a cartelli segreti, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • a)aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto al piu' tardi immediatamente dopo aver presentato la domanda legata a un programma di trattamento favorevole, tranne per quanto, a giudizio dell'Autorita', sia ragionevolmente necessario per preservare l'integrita' della sua indagine;
  • b)cooperare in modo genuino, integralmente, su base continuativa e sollecitamente con l'Autorita' dal momento in cui presenta la domanda fino a quando l'Autorita' non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione o ha altrimenti chiuso il procedimento istruttorio; tale cooperazione comporta quanto segue:
  • 1)fornire prontamente all'Autorita' tutte le pertinenti informazioni ed elementi probatori riguardanti il presunto cartello segreto di cui il richiedente venga in possesso o a cui possa accedere, in particolare: 1.1. la denominazione e l'indirizzo del richiedente; 1.2. la denominazione di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto; 1.3. una descrizione dettagliata del presunto cartello segreto, inclusi i prodotti che ne formano l'oggetto, l'ambito geografico, la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto; 1.4. informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate a qualsiasi altra autorita' garante della concorrenza in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future;
  • 2)restare a disposizione dell'Autorita' per rispondere a qualsiasi richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti;
  • 3)mettere a disposizione per audizioni di fronte all'Autorita' i direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale e compiere ragionevoli sforzi per fare altrettanto con gli ex direttori, amministratori e altri membri del personale;
  • 4)non distruggere, falsificare o celare informazioni o elementi probatori pertinenti; e
  • 5)non rivelare di aver presentato la domanda di trattamento favorevole ne' rendere nota alcuna parte del suo contenuto prima che nel procedimento istruttorio l'Autorita' abbia inviato la comunicazione delle risultanze istruttorie, a meno che non sia stato convenuto altrimenti; e c)

[2]nel periodo in cui prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole all'Autorita', non deve:

  • 1)aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori pertinenti riguardanti il presunto cartello segreto; o
  • 2)aver rivelato di voler presentare la domanda ne' aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, a eccezione di altre autorita' garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art15quater · fonte su Normattiva