Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 15-sexies — Numero d'ordine per le domande di non applicazione delle sanzioni

Le imprese che intendono chiedere la non applicazione delle sanzioni possono ricevere inizialmente un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole, se lo richiedono, per un periodo determinato di volta in volta dall'Autorita', in modo che il richiedente raccolga le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia probatoria pertinente ai fini dell'immunita' dalle sanzioni. La scelta dell'Autorita' in ordine all'accoglimento della domanda e' pienamente discrezionale. L'impresa che presenti la richiesta di cui al comma 1 fornisce all'Autorita', ove disponibili, le seguenti informazioni:

  • a)la denominazione e l'indirizzo del richiedente;
  • b)gli elementi alla base delle preoccupazioni che hanno portato alla richiesta;
  • c)i nomi di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;
  • d)i prodotti e i territori interessati;
  • e)la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;
  • f)informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate alle altre autorita' garanti della concorrenza in relazione al presunto cartello segreto ovvero informazioni su possibili domande future. Le informazioni e gli elementi di prova forniti dal richiedente nel periodo determinato ai sensi del comma 1 sono considerati come presentati alla data della richiesta iniziale.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art15sexies · fonte su Normattiva