Art. 29 — Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali
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Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non puo' essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' quando questa non sia stata richiesta ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, ne' prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni o quote possedute da un soggetto di cui al comma 6 dell'articolo 27 che eccedono il quindici per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto. Qualora cio' non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsita' delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, gli amministratori e i direttori generali delle societa' o dell'ente nonche' i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare o sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato di voto, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 1 gennaio 1993
