Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 29 — Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

In assenza dell' autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente all e azioni o quote non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal commma 4 dell'articolo 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote. L' omissione delle domande di autorizzazione, e delle comunicazioni previste dall'articolo 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art29 · fonte su Normattiva