Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
Art. 5 — Operazioni di concentrazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1990 al 27 agosto 2022. Leggi il testo vigente →
L'operazione di concentrazione si realizza:
- a)quando due o piu' imprese procedono a fusione;
- b)quando uno o piu' soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o piu' imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o piu' imprese;
- c)quando due o piu' imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societa', alla costituzione di un'impresa comune. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 27 agosto 2022
