Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 5 — Operazioni di concentrazione

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L'operazione di concentrazione si realizza:

  • a)quando due o piu' imprese procedono a fusione;
  • b)quando uno o piu' soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o piu' imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o piu' imprese;
  • c)quando due o piu' imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societa', alla costituzione di un'impresa comune. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1990 al 27 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art5 · fonte su Normattiva