Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese

Art. 8 — Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi

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Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Per la finalita' di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresi', individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme gia' in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.

Testo in vigore dal 14 novembre 2011 al 7 aprile 2012

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urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180~art8 · fonte su Normattiva