Art. 4 — Sistema informativo
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanita' e' attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unita' sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:
- a)la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;
- b)la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;
- c)la redazione di piani mirati ai rischi piu' gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocivita';
- d)la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanita' proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo e' stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanita' ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.
Testo vigente dal 28 dicembre 1999
