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((Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica. Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso. L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso; Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto e' applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153
4Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981." Ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981." Ha disposto inoltre (con l'art. 3, comma 4) che "Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce."
Testo in vigore dal 28 aprile 1981 al 3 febbraio 1994
