Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1994 al 13 giugno 1999. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 5 gennaio 1994, n.36.
Abrogato dal 3 febbraio 1994
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Articolo abrogato dalla l. 5 gennaio 1994, n.36.
Abrogato dal 3 febbraio 1994
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4 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1981 al 3 febbraio 1994. 195 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'accertamento del canone o diritto e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) in quanto compatibili. La riscossione e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dello art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone. La soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N.36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art17ter · fonte del testo