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((L'accertamento del canone o diritto e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) in quanto compatibili. La riscossione e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dello art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone. La soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153
4Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981." Ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981." Ha disposto inoltre (con l'art. 3, comma 4) che "Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce."
Testo in vigore dal 28 aprile 1981 al 3 febbraio 1994
