Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1976 al 10 ottobre 1976. Leggi il testo vigente →

Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantita' e qualita' dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo. La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 10 ottobre 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 260/1994

    Questione inammissibile
    23 giugno 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come novellato dall'art. 1 ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 (Proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inqui…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art18 · fonte su Normattiva