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Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantita' e qualita' dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal ((Comitato interministeriale)) di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo. 1 La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690
1Il D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di novanta giorni di cui al primo comma del presente articolo "e' prorogato di centottanta giorni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1-quinquies, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 13 giugno 1999
