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Le province provvedono ad effettuare:
- a)il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;
- b)il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilita', ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla voce e), punto 3), dell'articolo 2;
- c)il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto d);
- d)il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilita' delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;
- e)l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attivita' regionale di censimento delle risorse idriche.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979
