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((Le province provvedono ad effettuare:

  • a)il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;
  • b)il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'articolo 2, lettera d). Per la effettuazione dei compiti di cui al comma precedente le province si avvalgono anche degli uffici e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunita' montane)).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art5 · fonte su Normattiva