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Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

  • a)le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;
  • b)tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi. 2 I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'articolo 2, lettera b), e inviati al (Comitato interministeriale) di cui all'articolo 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento. I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicita' non superiore all'anno. ((I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi)). Le autorita' competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1979, n.650

2

La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981."

Testo in vigore dal 6 marzo 1982 al 13 giugno 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art7 · fonte su Normattiva