[1]La continuazione, delle attivita' estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e' subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente:
[2]Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalita' e ai tempi di escavazione, nonche' alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attivita' estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti. Il soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative. Nel caso di approvazione del progetto il soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progetta e devono comprendere un programma per un periodo che non potra' comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del soprintendente. Qualora, invece, la prosecuzione dell'attivita' estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attivita' stabilendo le relative modalita'.
Testo vigente dal 22 dicembre 1971
