La prosecuzione dell'attivita' estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente e' punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire. La pena e' triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere. Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennita' equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione. La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennita' e' disposta dal soprintendente. Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il soprintendente ai monumenti.

Testo vigente dal 22 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1097~art4 · fonte su Normattiva