Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

Contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, nella materia regolata dalla presente legge, e' ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. L'ultimo comma dell'articolo 71 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiunto dall'articolo 17 della legge 14 febbraio 1987, n. 60, e' sostituito dal seguente: "I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".

Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70~art13 · fonte su Normattiva