Art. 15 — Trascrizioni
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Alla materia regolata dalla presente legge si applicano le disposizioni del titolo VII del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le trascrizioni. La costituzione e la modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori intervenute prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno dei relativi atti, purche' questi abbiano data certa.
Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005
