All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera a), dopo la parola: «trasferiscono» sono inserite le seguenti: «o estinguono»;
  • b)dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprieta' industriale».

Testo vigente dal 8 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-24;102~art23 · fonte su Normattiva