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I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

  • a)la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
  • b)la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

Testo in vigore dal 3 marzo 1989 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;70~art6 · fonte su Normattiva