La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attivita' riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresi' nell'ambito di applicazione della presente legge, purche' dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attivita' didattica, producono o trasformano piccole quantita' di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attivita' di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attivita' di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformita' alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalita' previste dalla presente legge. La produzione primaria e' svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprieta', affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attivita' apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non e' correlata necessariamente alla gestione del terreno. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Testo vigente dal 22 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-01;30~art2 · fonte su Normattiva