Art. 4 — Logo PPL
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito il logo « PPL - piccole produzioni locali » per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge. La forma del logo e' scelta mediante svolgimento di un concorso di idee. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite le condizioni e le modalita' di attribuzione del logo nonche' le modalita' di svolgimento del concorso di idee, assicurando il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresi' le modalita' di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla loro tracciabilita' e le modalita' con cui e' fornita una corretta informazione al consumatore. Il concorso di idee per la scelta della forma del logo PPL e' bandito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il logo e' esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o e' comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed e' pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 22 aprile 2022
