Art. 6 — Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature
Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore e' tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. I locali gia' registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.
Testo vigente dal 22 aprile 2022
