Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

Art. 3Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva

Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 11 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-05-17;61~art3 · fonte su Normattiva