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La licenza di vendita e' concessa per l'unica voce "alimenti surgelati" comprendente gli alimenti in confezioni originali di cui all'elenco previsto all'articolo 4. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari in confezioni chiuse all'origine, che siano stati sottoposti ad un trattamento frigorifero tale da abbassare rapidamente la temperatura anche interna a non meno di 18 gradi centigradi sotto zero e che siano stati mantenuti a tale temperatura fino al momento della vendita al consumatore.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 3 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;32~art2 · fonte su Normattiva