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Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per la sanita' saranno stabiliti:
- a)l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2 della presente legge;
- b)i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita di alimenti surgelati;
- c)la determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione dei singoli alimenti o gruppi di essi, prevedendo che quando un prodotto o un gruppo di prodotti richiedono una specifica velocita' di raffreddamento, la durata del raffreddamento e la temperatura finale saranno precisati nella norma relativa al prodotto stesso;
- d)le norme relative al controllo da istituire alla produzione e alla vendita per il consumo dei prodotti surgelati; le modalita' da osservare per il confezionamento, l'etichettatura e le istruzioni da indicare sulla confezione per la conservazione, l'eventuale cottura e somministrazione; nonche' le norme relative ai tempi di conservazione degli alimenti stessi;
- e)le norme da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati
Testo in vigore dal 10 febbraio 1968 al 3 marzo 1992
