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((I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, fermo restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori)). Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanita' e d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.

Testo in vigore dal 22 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 luglio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 luglio 1964. 11 parole tolte, 9 parole aggiunte.

I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre tolto: 1921 aggiunto: 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio tolto: nell'ambito del proprio Comune e dei Comuni viciniori dei aggiunto: in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, tolto: ferme aggiunto: fermo restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;59~art1 · fonte del testo