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((I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, fermo restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori)). Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanita' e d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.
Testo in vigore dal 22 luglio 1964 al 22 dicembre 2008
