Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I produttori singoli od associati che intendono effettuare una vendita di cui all'articolo 1 debbono farne domanda ai sindaci dei Comuni in cui intendono effettuarla. La domanda, sottoscritta dal rappresentante, se trattasi di associazioni o di persona giuridica, deve essere presentata al sindaco in duplice esemplare. La domanda, oltre l'indicazione delle generalita', del richiedente, della specifica qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'articolo 2 e degli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati deve contenere altresi' la specificazione, rispettivamente se di coltura, o di allevamento, dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e dei modi in cui s'intende effettuarla se permanentemente o meno, e se in posti stabiliti dalla autorita' comunale in maniera che in ogni caso sia possibile individuazione del luogo di vendita. La domanda deve essere corredato dal certificato penale generale del richiedente dal quale risulti la inesistenza di condanne per alcuno dei reati indicati nella lettera c) del successivo articolo 6 e, nel caso di presentazione in Comune diverso da quello dove trovasi il fondo o i fondi di produzione, anche da certificato in carta libera del sindaco di questo ultimo Comune che attesti essere il richiedente o i soci o gli associati produttori agricoli per il terreno od i terreni indicati nella domanda.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;59~art3 · fonte del testo