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L'ufficiale della Marina militare promosso per merito di guerra e iscritto, nel proprio ruolo, immediatamente dopo i pari grado dello stesso Corpo promossi con anzianita' assoluta anteriore alla data del fatto d'arme che origino' la promozione per merito di guerra, o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in piu' azioni di guerra, alla data dell'ultimo fatto d'arme. Nel caso in cui vengano promossi per merito di guerra con uguale anzianita' assoluta piu' ufficiali di uguale Corpo e grado, l'anzianita' relativa tra i medesimi e' determinata in base all'eta', e, a parita' di eta', raffrontando le anzianita' possedute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Qualora per la posizione in ruolo dei pari grado aventi maggiore anzianita' assoluta, il posto da attribuire all'ufficiale promosso per merito di guerra non possa essere, determinato ai sensi del precedente comma, l'anzianita' relativa dell'ufficiale suddetto e' stabilita dal Ministro per la difesa, sentita la competente Commissione di avanzamento.

Testo in vigore dal 13 agosto 1951 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-07-05;626~art1 · fonte del testo