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I trasferimenti dai ruoli del complemento o della riserva nei ruoli del servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, decorrono, agli effetti amministrativi, dalla data del decreto e agli effetti giuridici dalla data del fatto d'arme che determino' la proposta, o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in piu' azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della proposta o comunque da data non posteriore alla cessazione della attivita' bellica dell'ufficiale.

Testo in vigore dal 13 agosto 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-07-05;626~art2 · fonte del testo