Art. 2 — Strutture militari straniere e plurinazionali
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Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalita' delle visite previste dal presente articolo.
Testo in vigore dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010
