Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari

Art. 2 — Strutture militari straniere e plurinazionali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalita' delle visite previste dal presente articolo.

Testo in vigore dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-06-24;206~art2 · fonte su Normattiva