Art. 2 — Tribunali militari
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono fra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili nel rito militare anche quelle concernenti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, e non prevedono che il tribunale militare giudichi in composizione monocratica sugli stessi reati per i quali tale composizione è stabilita in rapporto al tribunale ordinario. Il legislatore, infatti, gode di ampia discrezionalità nella scelta della composizione degli organi giudicanti, sicché non può, da un lato, ritenersi irragionevole la presenza di un membro 'laicò nel collegio giudicante; né costituisce, per altro verso, una ingiustificata disparità di trattamento la possibilità che reati comuni e reati militari, pur se connessi, siano giudicati da organi diversi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di composizione degli organi giudicanti, v. ordinanze n. 240/2000, n. 423/1997, n. 139/1997, n. 257/1995. - Sulla presenza di un membro 'laicò nei tribunali militari, v. sentenze n. 460/1994, n. 49/1989, ordinanza n. 151/1992. - Sulla estraneità del principio di buon andamento (secondo l'art. 97 Cost.) all'esercizio della giurisdizione, v. ordinanze n. 30/2000, n. 152/2000, n. 490/2000. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di definizione dei meccanismi processuali, v. ordinanza n. 32/2001. M. R.
Art. 261 c.p. · Art. 271 c.p. · Art. 272 c.p. · Art. 3 cost.
Manifesta infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui non prevede che, in ipotesi di giudizio a carico di ufficiale con il grado di tenente generale o equiparato, l'estrazione del "giudice d'arma" non possa essere effettuata tra gli ufficiali, in possesso del grado richiesto, che prestano servizio al di fuori della circoscrizione del Tribunale militare, se nell'ambito della stessa non vi siano ufficiali aventi un grado pari a quello dell'imputato, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, per la lamentata discrezionalità del presidente del tribunale militare, in contrasto con il principio di precostituzione del giudice e di quello di eguaglianza. Al contrario di quanto di quanto opina il giudice 'a quò, l'articolo 5-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 553 (in armonia con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione), nello stabilire che qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale deve rimettere il procedimento al tribunale militare più vicino (determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria o marittima), non distingue tra l'impossibilità di sostituire il giudice professionale o il "giudice d'arma" e, anzi, impone il rispetto del criterio della casualità della scelta del giudice non professionale mediante la estrazione a sorte all'interno di una circoscrizione territoriale predeterminata dal legislatore. - Sulla rispondenza al principio di cui all'articolo 25, primo comma, della Costituzione degli spostamenti di competenza derivanti dall'accertamento di fatti ipotizzati dalla legge, sentenza n. 168/1976 e ordinanze nn. 439/1998 e 132/1977. A.G.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 3 c.p. · Art. 2 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 - censurate, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i tribunali militari siano formati da magistrati militari (la c.d. magistratura militare), posti alle dipendenze del Ministero della difesa, il quale esercita l'azione disciplinare, e governati da un Consiglio della magistratura militare avente le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura - considerato che la differenziazione organizzativa della giurisdizione militare in tempo di pace, a competenza rigorosamente circoscritta, non pregiudica di per sé il corretto esercizio della funzione giurisdizionale anche per l'assimilazione delle garanzie di indipendenza stabilite per i magistrati militari a quelle dei magistrati ordinari. Né può ritenersi lesivo dell'indipendenza della magistratura militare l'attribuzione dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo 'status' dei magistrati militari al Ministro della difesa anzichè al Ministro della giustizia i cui compiti si riferiscono esclusivamente alla magistratura ordinaria, tenuto conto che al Consiglio della magistratura militare sono assegnate le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura. - sull'articolazione differenziata della magistratura militare, si vedano anche le sentenze n. 52/1998 e 71/1995; - sull'organizzazione e le garanzie costituzionali delle altre magistrature: sentenze nn. 278/1987 e 1/1978; - sull'art. 108 Cost., si vedano anche le sentenze nn. 266/1988 e 67/1984; - sull'assimilazione delle garanzie d'indipendenza per i giudici militari, a quelle previste per i giudici ordinari, v. anche le sentenze nn. 392/2000, 52/1998 e 71/1995; - sul parallelismo delle attribuzioni a ministri e consigli, v. l'ordinanza n. 262/1993 e la sentenza n. 52/1998. A.G.
Art. 101 cost. · Art. 103 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost.
Non costituisce trattamento discriminatorio per i coimputati sottufficiali ne' distinzione di condizioni personali vietata dall'art. 3 della Costituzione, la previsione che riserva la funzione di componente del collegio del Tribunale militare, quale giudice non togato, ai soli ufficiali, in quanto tale norma è fondata sul fine di assicurare al collegio l'apporto di una persona dotata di un buon livello culturale e di quelle cognizioni più ampie e più complete che vengono dall'inserimento in compiti di maggiore responsabilità, attesa l'esigenza della presenza nel collegio giudicante di un membro chiamato a dare un qualificato contributo inerente alla peculiarità della vita e dell'organizzazione militare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in parte qua.) - Nello stesso senso: S. n. 49/1989.
Art. 3 cost. · Art. 2 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Restituzione degli atti al giudice "a quo" affinché valuti, alla luce della sent. n. 266/1988 e della sopravvenuta legge 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del "Consiglio della magistratura militare", al quale sono state assegnate, tra l'altro, attribuzioni concernenti i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati militari), la rilevanza delle questioni sollevate. - S. n. 266/1988.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 28 cost. · Art. 97 cost.
Poiché nei confronti dell'ufficiale, componente non togato del tribunale militare, operano le stesse garanzie che riguardano il magistrato e per di più il militare è prescelto mediante estrazione a sorte e permane nelle funzioni per soli due mesi, la disciplina che lo riguarda è nel suo complesso tale che il vincolo gerarchico nei confronti del superiore, anche se non espressamente escluso, non ha alcuna possibilità di operare in modo lesivo della sua indipendenza. (In base a tale principio è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, L. 7 maggio 1981 n. 180, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 108 cost. · Art. 4 c.p.
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle cinque ordinanze emesse in data 3 maggio 1988 dal Tribunale militare di Padova (Reg. ordd. nn. 304/88; 333/88; 337/88; 338/88; 339/88) e dalle sette ordinanze emesse in data 5 maggio 1988 dallo stesso Tribunale (Reg. ordd. nn. 331/88; 332/88; 340/88; 341/88; 342/88; 343/88;…
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 28 cost. · Art. 97 cost.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, 2 periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180 ("modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace"), sollevata in riferimento all'art. 108, cpv., Cost. dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cos…
Art. 15 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 2 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art2 · fonte su Normattiva