Art. 6 — Regolamento di attuazione
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Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema e' sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento e' comunque emanato.
Testo in vigore dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010
