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Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attivita' finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, e' istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di societa' di intermediazione mobiliare, di societa' fiduciarie, di enti e societa' di assicurazione, di societa' finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche societa' estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attivita' che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonche' quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalita' organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Presso le borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri Paesi indicati all'articolo 1, comma 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni. Con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro di cui al comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalita' richiamate nel medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalita' di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle modalita' relative alla redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovra' attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali. I redditi prodotti nel Centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operativita' del Centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attivita' di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa. L'onere derivante dalle disposizioni del presente comma e' valutato in lire 65 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Sovrintende al Centro di cui al comma 1 un comitato composto da dodici membri, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della regione Friuli-Venezia Giulia, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, dell'Ente porto di Trieste, e tre esperti di finanza e di commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i quali, con decreto del Ministro del tesoro, e' nominato il presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti di cui allo stesso comma 3, attraverso gli istituti di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, ovvero di accertate gravi irregolarita' nell'esercizio dell'attivita', nonche' in caso di soggetti che svolgano la loro attivita' nel Centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area. La vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sulle societa' ed enti di assicurazione e' esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al comma 5.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1991 al 26 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;19~art3 · fonte su Normattiva