Art. 395 — (Art. 213 Cod. Str.) Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate
Articolo abrogato dal d.l.30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326.
Abrogato dal 2 ottobre 2003 · versione 29 su Normattiva