Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1991 al 20 luglio 1993. Leggi il testo vigente →
Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, e' conferita la somma di lire 90 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La regione Friuli-Venezia Giulia puo' istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonche' i criteri e le modalita' relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia. A tale scopo e' assegnato alla regione un contributo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1991 al 20 luglio 1993
