Appare ingiustificato e irragionevole, e quindi (vedasi massima A) in contrasto con gli artt. 3 e 5 Cost., l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (contenente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) che prevede la consultazione, da parte del Governo, della Regione Veneto e del Comune di Venezia, prima di proporre città italiane per le designazioni, nel decennio 1991-2000, quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare una nuova sede: tale normativa, infatti, finisce con l'attribuire alla Regione Veneto ed al Comune di Venezia, rispetto alla scelta di altre città come sede di organismi internazionali o di loro uffici, un ingiustificato potere di veto, ed alla città di Venezia un ingiustificato privilegio, che non solo esulano dalle dichiarate finalità della legge, ma sono destinati a durare per lungo tempo, operando altresì non già relativamente al solo territorio considerato dalla legge n. 19 del 1991, ma relativamente all'intero residuo territorio dello Stato e, quindi, di tutte le altre regioni. Perciò, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana, l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, va dichiarato illegittimo, per violazione dei suddetti precetti costituzionali, restando assorbiti gli altri profili di illegittimità dedotti.
Art. 6 Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe