Il Governo e' tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di proporre citta' italiane per le designazioni che avverranno nel decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di privilegiare la candidatura di Venezia. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 276 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 20 giugno 1991

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 276/1991

    Ha colpito questo articolo
    12 giugno 1991

    Appare ingiustificato e irragionevole, e quindi (vedasi massima A) in contrasto con gli artt. 3 e 5 Cost., l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (contenente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) che prevede la consultazione, da parte del Governo, della Regione Veneto e del Comune di Venezia, prima di proporre città italiane per le designazioni, nel decennio 1991-2000, quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare una nuova sede: tale normativa, infatti, finisce con l'attribuire alla Regione Veneto ed al Comune di Venezia, rispetto alla scelta di altre città come sede di organismi internazionali o di loro uffici, un ingiustificato potere di veto, ed alla città di Venezia un ingiustificato privilegio, che non solo esulano dalle dichiarate finalità della legge, ma sono destinati a durare per lungo tempo, operando altresì non già relativamente al solo territorio considerato dalla legge n. 19 del 1991, ma relativamente all'intero residuo territorio dello Stato e, quindi, di tutte le altre regioni. Perciò, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana, l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, va dichiarato illegittimo, per violazione dei suddetti precetti costituzionali, restando assorbiti gli altri profili di illegittimità dedotti.

    Art. 6 Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;19~art6 · fonte su Normattiva