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Allo scopo di garantire parita' di condizioni per concorrere alle finalita' di cui all'articolo 1, alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane di produzione, localizzate o che andranno a localizzarsi nelle zone montane della provincia di Belluno, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Ai fini del presente articolo per piccola e media impresa industriale si intende quella avente non piu' di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, e che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna, con proprio decreto, il limite del capitale investito, in base ai criteri fissati nella deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) in data 11 giugno 1979. Per l'acquisto di macchinari, sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico puo' essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA, alle imprese fino a 100 dipendenti e del 20 per cento alle imprese aventi da 101 a 200 dipendenti. La misura massima del contributo concedibile a ciascuna impresa e' di lire 450 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprieta' a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Il contributo di cui al presente comma non e' cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi statali o regionali e non e' concedibile per ordini di acquisto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il 30 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi e' riservato alle attivita' artigianali di cui al comma 1. Le domande di contributo, indirizzate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono presentate per l'esame istruttorio alla provincia di Belluno, che provvede al successivo inoltro, con le proprie motivate proposte, per le definitive determinazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la regione Veneto, determina, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' di concessione, nonche' i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la erogazione dei contributi. Per gli scopi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1991 al 11 maggio 1993
