Art. 702 c.p. — Omessa custodia di armi
Articolo abrogato dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203.
Abrogato dal 13 luglio 1991 · versione 130 su Normattiva
Articolo abrogato dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203.
Abrogato dal 13 luglio 1991 · versione 130 su Normattiva
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 699 — Porto abusivo di armi
… abitazione o delle appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a sei mesi. COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e' …
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473…
Art. 698 — Omessa consegna di armi
… trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille. (33) (96) (125) 233 ------------ …
Art. 442 — Omessa custodia di cose requisite
Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00. Per casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei …
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39…
Art. 696 — Vendita ambulante di armi
Chiunque esercita la vendita ambulante di armi e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila. (33) (96) (125) 233 ------------ AGGIORNAMENTO (33) La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare circa la nozione delle armi, data nell'articolo 719 del progetto definitivo (704 del codice), agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 695 e seguenti. Nondimeno ho ripreso in esame codesta nozione, in relazione specialmente ad altre disposizioni. È da osservarsi, anzitutto, che la nozione delle armi agli effetti delle contravvenzioni è più ristretta di quella generale dell'articolo 585, la quale è applicabile ad ogni effetto della legge penale, quando questa non disponga espressamente in modo diverso, come nel caso presente. Questa deroga è giustificata dal fatto che le armi, che possono venire in considerazione agli effetti delle disposizioni alle quali l'articolo 704 si riferisce, sono soltanto quelle in senso proprio, e non anche qualsiasi strumento atto ad offendere, di cui sia vietato il porto. Per il porto abusivo di tali strumenti sono applicabili le norme contravvenzionali delle leggi speciali che lo vietano. Sull'esattezza di questa distinzione non può cader dubbio. Conveniva invece rivedere ciò che attiene alle materie esplodenti. Codeste materie sono equiparate alle armi nella nozione generale dell'articolo 585, il quale parla, appunto, di «materie esplodenti». Ora l'articolo 693 del progetto definitivo (678 del codice) indicava pure specificamente le «materie esplodenti»; l'articolo 694 dello stesso progetto (679 del codice) accennava alle «materie esplodenti di qualsiasi specie», mentre gli articoli dal 710 al 717 (695 a 702 del codice) menzionavano soltanto le «armi» in genere, riferendosi evidentemente alla nozione di armi dell'articolo 719 (704 del codice). Ma ho considerato che, se l'indicazione delle «materie esplodenti» in genere è esatta ed opportuna quando si considera l'effetto delittuoso cagionato col loro uso, come pure quando si tratta di regolare la fabbricazione, il commercio o l'obbligo di denuncia delle materie stesse, non altrettanto esatto è usare il predetto termine quando ci si riferisce alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, all'obbligo di consegna, al porto delle armi in genere, ai quali fatti si riferisce l'articolo 719 (704 del codice). In quest'ultima ipotesi è necessario che le materie esplodenti abbiano forma d'armi, e quindi non debbono essere considerate in sè stesse, come invece faceva l'articolo 719 del progetto («qualsiasi materia esplodente»). Ho quindi nell'articolo 704 stabilito che, oltre le bombe e i gas asfissianti o accecanti, per arma si intende «qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti» adottando press'a poco la locuzione del numero 2° dell'articolo 470 del codice penale del 1889. In tal guisa le materie esplodenti come tali (cioè in quanto non abbiano forma d'armi) sono considerate negli articoli 678 e 679; mentre, quando sono contenute in bombe, in macchine, o in involucri (secondo la nozione tecnica di questa parola), essendo «armi», seguono la disciplina propria delle armi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 216
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art702 · fonte su Normattiva