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Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo ovvero si svolgono in una giornata domenicale compresa:

  • a)tra il 15 e il 30 settembre se le medesime condizioni siano intervenute nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;
  • b)tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se siano intervenute nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;
  • c)tra il 1° e il 31 marzo dell'anno successivo se le predette condizioni si siano verificate dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Testo in vigore dal 18 giugno 1991 al 25 febbraio 1993

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urn:nir:stato:legge:1991-06-07;182~art2 · fonte del testo