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Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1993 al 4 maggio 1999
