Art. 12 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. Leggi il testo vigente →
Se e' necessario per attirare l'attenzione, le navi o gli idrovolanti in acqua possono mostrare, in aggiunta ai fanali che sono tenuti a portare in base alle presenti norme, un fanale a lampi o a fare uso di segnali detonanti ovvero di qualsiasi altro efficace segnale acustico che non possa essere confuso con alcun altro segnale autorizzato in altri punti delle presenti norme.
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
