[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
[3]CONVENZIONE SUL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1975 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE
[4]Le Parti alla presente Convenzione, Desiderando mantenere un alto livello di sicurezza in mare, Coscienti della necessita' di rivedere ed emendare il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare allegato all'Atto finale della Conferenza internazionale sulla sicurezza della vita, in mare, 1960, Avendo considerato quel Regolamento alla luce degli sviluppi che si sono avuti dalla data della sua approvazione, Hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo I Obblighi generali
[6]Le Parti alla presente Convenzione si impegnano a dare effetto alle Regole ed agli altri Allegati che costituiscono il Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, 1972 (da qui in poi indicato come "Il Regolamento"), qui allegato.
Testo vigente dal 17 febbraio 1978
