Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 16 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Una nave od un idrovolante in moto sull'acqua, in tempo di nebbia, foschia, nevicate, forti piovaschi, o in qualsiasi altra condizione che in modo analogo limiti la visibilita', deve procedere con velocita' moderata, tenendo conto con molta cura delle circostanze e delle condizioni del momento. Una nave a propulsione meccanica che oda, apparentemente a proravia del suo traverso, il segnale da nebbia di una nave la cui posizione non e' accertata, deve, per quanto le circostanze del caso lo consentano, fermare le macchine e quindi navigare con precauzione fino a quando il pericolo di collisione sia passato. Una nave a propulsione meccanica che rilevi la presenza di un'altra nave a proravia del suo traverso prima di udire il suo segnale di nebbia o osservarla visualmente, puo' manovrare tempestivamente e decisamente per evitare di trovarsi in posizione troppo ravvicinata, ma se cio' non puo' essere evitato, essa deve, per quanto le circostanze del caso lo permettano, fermare in tempo utile le sue macchine per evitare una collisione, e navigare quindi con precauzione fino a quando non e' cessato il pericolo di collisione.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art16 · fonte su Normattiva