Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 17 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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[1]Premessa

  • a)Tutte le manovre decise in applicazione ed in seguito alla interpretazione delle presenti disposizioni devono essere eseguite con decisione e ampio margine di tempo, in osservanza delle buone regole dell'arte marinara.
  • b)Il pericolo di collisione, quando le circostanze lo permettano, puo' essere accertato osservando accuratamente alla bussola il rilevamento della nave che si avvicina. Se il rilevamento non cambia in modo apprezzabile si deve ritenere che tale rischio esiste.
  • c)I naviganti devono tener presente che un idrovolante in fase di ammarraggio o di decollo o che manovra in condizioni atmosferiche sfavorevoli, puo' trovarsi nella impossibilita' di modificare all'ultimo momento la manovra che si era prefisso.
  • d)Gli articoli da 17 a 24 si applicano solamente alle navi che sono in vista l'una dell'altra.

[2]Art. 17.

[3]Quando due navi a vela stanno avvicinandosi l'una all'altra in modo da implicare pericolo di collisione, una di esse deve manovrare per lasciare la via libera all'altra nel modo seguente:

  • a)quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
  • b)quando tutte e due hanno il vento dallo stesso lato, la nave che e' sopra vento deve lasciare libera la rotta alla nave che e' sottovento. Ai fini del presente articolo per lato dal quale proviene il vento deve intendersi il lato opposto a quello in cui e' bordata la boma della randa e nel caso di navi a vela quadre il lato opposto a quello in cui e' bordata la piu' grande vela di strallo.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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